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Denuncia di cessione di fabbricato – dichiarazione di ospitalità

Scarica il modello unico per cessioni fabbricato art. 12 e dichiarazioni art.7

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È confermato l'obbligo di comunicazione stabilito dall'art. 7 del T.U. 286/98, concernente la disciplina dell'immigrazione e della condizione dello straniero.
Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, anche per un solo giorno, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza. La denuncia di cessione di fabbricato o dichiarazione di ospitalità va presentata presso gli uffici della Polizia Municipale oppure inviata tramite raccomandata o per PEC.
La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta. In difetto di comunicazione si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro.

Riferimenti normativi

Art. 12 D.L. n. 59 del 21.03.78 conv. in L. n. 191 del 18.05.78 come modificato da D.L. n. 79 del 20/06/2012.
Art. 7 D.Lgs. n. 286 del 25.07.98 e successive modifiche.

Il decreto-legge 20 giugno 2012 n. 79 ha modificato la precedente normativa relativa alle dichiarazioni di cessione di fabbricato.
Con la registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, chi cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso non ha l'obbligo di comunicare al Sindaco - autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato.

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Ultima modifica: martedì, 12 dicembre 2023

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