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Regolamento Imposta di Soggiorno 2021

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Descrizione

 

Dal 1° aprile 2021 l’imposta di soggiorno nel Comune di Asciano è nuovamente in vigore

I gestori delle strutture ricettive site nel Comune di Asciano sono nuovamente tenuti agli adempimenti   - dichiarazione e riversamento - conseguenti alla riscossione del tributo  previsti dal Nuovo regolamento comunale dell'imposta di soggiorno, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 03.02.2021.

Tra le suddette strutture ricettive rientrano anche gli immobili o porzioni di immobili concessi in locazione per finalità turistiche (c.d. locazioni turistiche) di cui all'art. 70 della L.R. 86/2016 per le quali vige l’obbligo di registrazione sul sito della Regione Toscana alla pagina http://www.regione.toscana.it/-/comunicazione-locazioni-turistiche. Direttamente dal portale regionale, le locazioni turistiche potranno accedere anche al Unicom-WebCheck-In dove dovranno gestire gli adempimenti relativi all’imposta di soggiorno e la comunicazione delle presenze all’ISTAT.

PRINCIPALI MODIFICHE  REGOLAMENTARI  in vigore dal 1.4.2021
Si ricorda brevemente che, alla luce delle ultime novità' normative riguardanti l'imposta di soggiorno (art. 180 del D.L. n.34 del 19 maggio 2020, convertito in Legge 77/2020), è stato  necessario intraprendere un percorso di modifica del Regolamento dell'Imposta di Soggiorno.

Brevemente si elencano le principali modifiche regolamentari:
- il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonchè degli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge e dal  Regolamento comunale.
- Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonchè degli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento.
- L'imposta è dovuta per i pernottamenti che avvengono dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno per ciascuna persona e per tutto il periodo del soggiorno (solo per il 2021 l'inizio sara' il 1.4.2021).
- Ai fini del versamento non è previsto importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta.
- Sono variate le esenzioni e sono state aggiunte le seguenti esenzioni:

  • coloro che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie o termali site nel territorio comunale o nei comuni contermini;
  • soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie o termali del territorio comunale o nei comuni contermini in ragione di un accompagnatore per paziente;
  • i lavoratori che soggiornano per periodi anche non continuativi nel territorio comunale, previo presentazione di una convenzione con la struttura ricettiva interessata;
  • i portatori di handicap con idonea certificazione medica ed un accompagnatore.

- Le esenzioni previste   devono essere indicate nella comunicazione periodica prevista dall' articolo 6 del Regolamento.

- Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve devono versare al Comune, entro il giorno 15 del mese successivo a ciascun trimestre, l'imposta di soggiorno riscossa nel trimestre precedente e oggetto di comunicazione periodica. Il termine di versamento   rappresenta la scadenza ai fini dell'adempimento e dell'applicazione della sanzione per omesso versamento (sanzione tributaria del 30%).

  Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve devono presentare mediante la piattaforma RICESTAT (per le Strutture Ricettive) e MOTouristOffice (per le Locazioni Turistiche) entro il 15 del mese successivo a ciascun trimestre , la comunicazione periodica contenente le informazioni relative all'imposta incassata nel trimestre precedente. La   comunicazione deve essere presentata anche in caso di mancanza di ospiti presso la struttura.

Di seguito i link di accesso alla piattaforma di gestione degli adempimenti obbligatori delle Strutture Ricettive e Locazioni Turistiche, tanto per gli adempimenti ISTAT (trasmissione dei dati sulla movimentazione turistica al Comune di Siena) e che per Imposta di Soggiorno.

Da entrambi i punti di accesso si approda sul sistema di gestione degli adempimenti “WebCheck-In”. A questo link è disponibile il manuale online di istruzioni all’utilizzo della piattaforma: http://wci.unicom.uno/manuale-intro/

- In caso di rifiuto al versamento dell'imposta di soggiorno da parte del soggetto passivo ( turista/ospite), il gestore della struttura ricettiva ovvero il soggetto che interviene nel pagamento della locazione breve, è obbligato al versamento della stessa in qualità di responsabile del pagamento

- Inoltre il gestore della struttura ricettiva individuato dall'articolo 3 comma 4 del   regolamento, è obbligato alla presentazione di apposita dichiarazione, da presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze non ancora emanate e che saranno tempestivamente comunicate.

- Per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione annuale da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa tributaria  dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa tributaria  di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per la mancata presentazione della comunicazione periodica di cui all’art. 10, comma 1, lett. c) del   regolamento, si applica la sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 500,00, ai sensi dell’art. 7bis D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, irrogata mediante il procedimento di cui alla Legge n.689/1981.

Infine, secondo le ultime interpretazioni, ad oggi (si veda la risposta del dipartimento delle Politiche fiscali a Telefisco 2021), i gestori delle strutture ricettive continuano a rivestire la qualifica di agente contabile e pertanto devono provvedere  a "rendere il conto" tramite il cosidetto "Mod. 21" da compilare - tramite il programma - e presentare in firma originale al Comune di Asciano entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono avvenuti gli incassi, malgrado l’attribuzione della condizione di responsabile d’imposta a opera dell’articolo 180 del Dl 34/2020. 

Il Ministero dell'Economia e Finanze (Mef) si è   allineato all’interpretazione della Corte dei Conti (Sicilia e Toscana), che tuttavia non pare coerente con le affermazioni della Cassazione penale (sentenza 30227/2020 - confermata con la pronuncia 36317/20). 

Comunque nell'incertezza interpretativa e salvo ulteriori sviluppi le strutture dovranno continuare a presentare il modello 21 che potra' essere stampato dal  programma, e presentato in firma originale al protocollo del Comune di Asciano, oppure  tramite pec nel solo caso in cui si possieda la firma digitale.

Per le nuove tariffe, valide dal 1.4.2021,  si rimanda alla tabella allegata alla delibera di Giunta Comunale n.12 del 12.2.2021

Le tariffe deliberate per l’anno 2021 sono state confermate per l’anno 2022 con delibera G.C. 17 del 02/02/2022 e per l’anno 2023 con delibera G.C. 209 del 21/12/2022”.

L’analisi della nuova disposizione permette di riassumere brevemente i seguenti punti fondamentali con riferimento al gestore della struttura ricettiva:
- diventa responsabile del pagamento dell’imposta
- deve presentare mediante la piattaforma RICESTAT (per le Strutture Ricettive) e MOTouristOffice (per le Locazioni Turistiche) entro il 15 del mese successivo a ciascun trimestre, la comunicazione periodica contenente le informazioni relative all'imposta incassata nel trimestre precedente
- deve riversare entro il entro il giorno 15 del mese successivo a ciascun trimestre le somme riscosse nel mese precedente, presentando la comunicazione periodica
- gode del diritto di rivalsa sul soggetto passivo turista/ospite
- è obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale entro il 30 giugno dell’anno successivo definita da apposito decreto ministeriale
- deve rispettare gli altri adempimenti previsti dalla legge o dal regolamento comunale
- è soggetto all’applicazione delle sanzioni per omessa o infedele dichiarazione
- è soggetto all’applicazione della sanzione prevista dall’articolo 13 del dlgs 471/97 per omesso, ritardato o parziale pagamento

MODALITA’ RIVERSAMENTO
I gestori delle strutture ricettive devono riversare l’imposta di soggiorno riscossa al Comune di Asciano tramite il nodo dei pagamenti Pago Pa

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Atto normativo

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 -  Imposte

Tributi

Informazioni e contatti dell'ufficio Tributi

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Imposta di soggiorno

Scarica il modello di dichiarazione annuale Imposte di Soggiorno pubblicato in In Gazzetta Ufficiale n°110 del 12.5.2022

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Ultima modifica: giovedì, 07 dicembre 2023

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